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La pubblicità del c.d. “codice disciplinare” (ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 300/1970) mediante affissione in luogo accessibile a tutti non è imposta al datore di lavoro nel caso in cui il fatto, addebitato al lavoratore, integri la nozione legale di “giusta causa” (art. 2119 c.c.) o di “giustificato motivo soggettivo” di licenziamento (art. 3 della L. 604/1966), ma soltanto quando quel fatto corrisponda ad ipotesi di “mancanze” sanzionate con il licenziamento, che siano legittimamente previste dalla contrattazione collettiva (o da altra fonte equipollente). Infatti, il CCNL assicurazioni (società di assistenza), che è stato rinnovato il 3 dicembre 2012, decida ai doveri dei lavoratori e sanzioni disciplinari gli artt. da 50 a 52.